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La CEDU

La Corte di Giustizia ha oramai sdoganato i principi italiani secondo i quali la confisca andava applicata indipendentemente dalla condanna o meno degli imputati e ancorpiù, paradossalmente, ne confronti di terzi estranei al reato.
L’art. 41 della convenzione cita:
Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.

Pertanto il riconoscimento al risarcimento viene stabilito solo se l’immobile non è più disponibile, ad esempio perché demolito. Altrimenti si rimuove la conseguenza della violazione (la confisca) e il bene viene reso.
Peraltro, nella sentenza Sud Fondi del maggio 2012, al punto 53 si legge:
La Corte rammenta che una sentenza di constatazione di violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di rimuoverne le conseguenze così da ripristinare, nei limiti del possibile, la situazione a questa precedente (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).
In linea di principio, gli Stati contraenti parti in una causa sono liberi di scegliere i mezzi di cui avvalersi per conformarsi ad una sentenza della Corte che constati una violazione. Tale potere di apprezzamento quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza riflette la libertà di scelta che accompagna l’obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti (articolo 1). Se la natura della violazione consente una restitutio in integrum, spetta allo Stato convenuto provvedervi. La Corte non ha, infatti, né la competenza né la possibilità pratica di realizzarla essa stessa. Se, invece, il diritto nazionale non consente o consente solo in parte di rimuovere le conseguenze della violazione, l’articolo 41 autorizza la Corte a concedere, se del caso, alla parte lesa la soddisfazione che ritenga appropriata (Brumărescu c. Romania (equa soddisfazione) [GC], n. 28342/95, § 20, CEDU 2000-I).

Abbiamo depositato un ricorso alla CEDU vista la ultima giurisprudenza in merito e la decisione per la Rita Sarda, che ricordo, è stata ammessa al giudizio per quanto riguarda la violazione degli art. 7 (nulla poena sine lege) e 1 protocollo 1 (violazione del diritto di proprietà), gli stessi che dovremmo invocare noi, assieme all’art. 6 (equo processo).
Ultimamente la questione Rita Sarda contro Italia è stata mandata direttamente alla Grande Camera, vista l'importanza e il 2 settembre 2015 è prevista la sentenza.

In ipotesi di irrogazione illegittima della misura della confisca, la riparazione deve, nei limiti del possibile, cancellare tutte le conseguenze dell’atto illecito e ripristinare lo stato che verosimilmente sarebbe esistito se il detto atto non fosse stato commesso. Restituzione in natura, o, se questa non è possibile, pagamento di una somma corrispondente al valore che avrebbe la restituzione in natura; se necessario, concessione di un risarcimento danni per le perdite subite ed eventualmente non coperte dalla restituzione in natura o dal pagamento sostitutivo di questa.

http://www.ilnuovodirittoamministrativo.it/rivista_articolo.php?id=8

Estratto dell'articolo Punta Perotti: il giudicato italiano su lottizzazione e convisca è ridimensionato dalla CEDU che dispone restituzione e risarcimento del Chiarissimo Prof. Vincenzo Carbone, già Presidente di Cassazione, pubblicato su Il Nuovo Diritto amministrativo n. 3/2012.

Recentemente la Corte Europea dei diritti dell’uomo, nel ricorso 17475/2009, Varvara c. Italia ha stabilito un importante orientamento:
in caso di prescrizione del reato la confisca è sproporzionata.
Il testo completo dell'articolo e la sentenza si può consultare qui.
Il Governo Italiano ha impugnato la sentenza Varvara. Scarica il testo.
Il ricorso è stato considerato inammisibile dalla CEDU. Scarica il testo.
Prime applicazioni pratiche dopo la sentenza Varvara. Scarica il testo.

Il 28 giugno 2018 la Grande Camera ha emesso la sentenza, dando ragione ai ricorrenti.


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