Menu principale:
1992. Il Comune di Golfo Aranci rilascia la licenza edilizia
Inizio lavori gennaio 1993.
Il Decreto Interassessorile Regione Sardegna n. 112 del 19/2/93 sospende 17 nulla osta dei 125 che erano stati rilasciati in precedenza, ma non quello di Terrata; per la Regione Sardegna detto nulla osta doveva ritenersi quindi valido.
1995-
1997. Sequestro degli immobili e stop ai lavori di completamento del villaggio che avrebbe creato i servizi comuni alla gestione della RTA costituenda ma comunque già operante con Terrata 1.
1999-
Il Sindaco Barrera non prende in esame alcun incontro in quanto ci sono cause pendenti.
2002. Il Comune invita i condomini di Terrata Nuova ad attuare la RTA per la risoluzione del problema.
2002. L'Avv. Maimone risponde al Comune e per conoscenza alla Procura di Tempio dando disponibilità a costituire nuova RTA.
2003. Sentenza di primo grado -
2004. Sentenza d'Appello -
2006. Il comune il sostiene ancora che la lottizzazione è regolarissima.
2007. Sentenza della Cassazione: confisca per lottizzazione abusiva.
Riassunto della sentenza.
22/6/92: la Regione Sardegna promulga la legge 11/92 che abroga la possibilità di derogare al divieto di edificazione di RTA nei 500 metri dal mare.
17/7/92: nonostante quanto sopra la Regione Sardegna rilascia nulla osta alla lottizzazione.
31/8/92: il Comune di Golfo Aranci rilascia la licenza edilizia.
La Cassazione aggiunge inoltre che la RTA può essere venduta e frazionata fra più soggetti, purché resti la destinazione d'uso. La sentenza aggiunge solo per completezza, che non è stata rispettata la destinazione d'uso.
Da notare che già nel 1998 erano stati stipulati regolari contratti di locazione con la Rita Sarda (tranne 25 appartamenti su 88) e già nel 1996 e 97 la Rita Sarda aveva affittato 56 appartamenti al Tour Operator Orizzonti; tenuto conto che il villaggio era in fase di costruzione (previsti circa 280 appartamenti) ed in fase di lancio commerciale 56 appartamenti non sembrano pochi.
Gli appartamenti non sono mai stati utilizzati come civile abitazione, in quanto c'erano una ventina di persone che lavoravano per Terrata Nuova, i servizi erano tutti in comune (giardinaggio, pulizie, luce, gas, acqua, reception, animazione, ecc.) non ci sono mai state riunioni di condominio, amministratore di condominio ne altre attività tipiche condominiali.
2010. Istanza della maggior parte degli acquirenti di Terrata Nuova alla Procura di Tempio per la revoca della confisca in base alle recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che stabiliscono la non punibilità e la nullità di una pena per chi non ha partecipato ad un processo (nullum crimen nulla poena).
2011. Il Giudice del Tribunale di Tempio ha rigettato l'istanza ritenendo gli istanti in buona fede per quanto riguarda la lottizzazione abusiva derivante dalla legge 11/92, ma non per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso. Da notare che questo Giudice non ha ritenuto di effettuare alcuna istruttoria e non ha ascoltato i nostri testimoni che pure avevamo citato. La sentenza della Cassazione cita argomentazioni definite soltanto sussidiarie e formulate per completezza i Giudici di merito hanno ravvisato la configurabilità della lottizzazione abusiva anche sotto il profilo del cambio di destinazione d'uso. Ma la loro sentenza di lottizzazione abusiva riguarda unicamente la legge 11/92. Di conseguenza questo Giudice avrebbe dovuto giudicare la nostra buona fede non nei confronti della RTA, che peraltro esisteva ed operava, ma della legge 11/92, in quanto senza questa legge avremmo potuto certamente risolvere l'eventuale problema con la costituzione di una nuova RTA, come più volte richiesto.
2011. Ricorso in Cassazione avverso la sentenza precedente.
2011. Il comune emette ordinanza di sgombero che abbiamo impugnato al Tar.
Gennaio 2012. La Regione Sardegna conferma la regolarità degli interventi urbanistici.
Febbraio 2012. Il Tar non sospende le ordinanze.
Aprile 2012. La Cassazione rigetta i nostri ricorsi. Non sono note le motivazioni.
Maggio 2012. Il Consiglio di Stato sospende le ordinanze di sgombero.
Febbraio 2014. Il P.M. di Tempio Pausania sequestra gli immobili contestando l'occupazione abusiva.
Aprile 2014. Il Tribunale del Riesame elimina il sequestro e restituisce gli immobili.
Maggio 2014. Il P.M. non restituisce le chiavi ritenendo che il destinatario degli immobili sia il Comune.
Giugno 2014. Il Tribunale sentenzia che gli immobili devono essere resi ai proprietari e non al Comune.
Dicembre 2014. La Corte di Cassazione conferma che gli immobili devono restare ai proprietari.
Marzo 2015. Il Tribunale annulla l'ordinanza di sgombero e restituisce gli immobili.